lentepubblica


Imprese a tasso zero: come ottenere il nuovo incentivo?

lentepubblica.it • 12 Gennaio 2016

zero, imprese mercato IT“Nuove imprese a tasso zero”: il nuovo incentivo che si rivolge a donne e giovani imprenditori under 35 che intendono avviare iniziative di autoimpiego ed autoimprenditorialità (micro e piccole imprese) che prevede finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro, erogati da Invitalia, per uno stanziamento totale di 50 milioni di euro.

 

L’articolo 5 del Regolamento individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del Decreto legislativo 185/2000, nelle imprese:

 

a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;

 

b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;

 

c) costituite da non più di 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

 

d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all’allegato 1 del Regolamento GBER.

 

Per poter accedere alle agevolazioni le imprese dovranno dimostrare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei predetti requisiti e la sussistenza delle ulteriori condizioni soggettive previste dal precitato articolo 5 del Regolamento, compilando lo schema di domanda previsto dal successivo punto 7.5 e trasmettendo l’ulteriore documentazione ivi indicata.

 

Nello schema di domanda, le imprese dovranno, altresì, rendere specifica dichiarazione in relazione all’assenza di cause ostative all’accesso alle agevolazioni ai 3 sensi della normativa europea e nazionale.

 

In particolare, per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono dimostrare di: a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese;

 

b) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

 

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

 

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

 

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

 

f) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

 

g) non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

 

Le agevolazioni di cui alla presente Circolare sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 e assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% (settantacinquepercento) della spesa ammissibile. L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.

 

Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, l’impresa richiedente è tenuta a rendere specifica dichiarazione in merito agli aiuti percepiti.

 

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili dal Soggetto gestore, in un’apposita sezione del sito precitato, con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005) dal legale rappresentante o, nel caso previsto al punto 3.3, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate del piano di impresa di cui al punto 7.6 e della documentazione di cui al punto 7.7, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista al punto 7.8 nel caso di società costituenda. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate dal presente punto non saranno prese in esame.

 

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016, inviando il proprio business plan e la documentazione direttamente online, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione Invitalia.

 

In allegato all’articolo il testo completo della circolare.

 

 

 

Fonte: MISE - Ministero dello Sviluppo Economico
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments